regole superenalotto
Art. 1
- Il presente decreto disciplina l’organizzazione, l’esercizio e la gestione del gioco Enalotto, commercialmente noto come "SuperEnalotto". Nell’ambito del presente decreto e in tutti i provvedimenti collegati i termini "Enalotto" e "SuperEnalotto" sono impiegati come tra loro equivalenti, in quanto identifi
Art. 2
Sono giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei giocatori all’atto della giocata, ovvero sull’attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita ad un unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che prevedono altresì la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi. Non sono in ogni caso intesi come giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi ad oggi già oggetto di concessione, diversi dall’Enalotto e dal suo gioco complementare ed opzionale.
Art. 3
I calendari dei concorsi sono stabiliti con appositi provvedimenti. Su proposta del Concessionario possono essere altresì indetti concorsi straordinari, purché successivi alla scadenza degli abbonamenti di cui all’art. 5, comma 2, che siano in corso di validità nel momento in cui i suddetti concorsi straordinari vengono indetti.
Per ciascun concorso sono estratti:
a) una combinazione di 6 numeri;
b) un numero complementare, detto anche numero "Jolly";
c) un numero valevole per il gioco complementare ed opzionale dell’Enalotto, detto anche numero "Superstar".
La combinazione di 6 numeri di cui alla lettera a) ed il numero di cui alla lettera b) sono estratti da una medesima serie continua di numeri, compresi tra 1 e 90, senza reimmissione dei numeri estratti, per mezzo di un sistema estrazio
nale che assicuri che ogni estrazione risulti non prevedibile, non influenzabile e caratterizzata, per ciascuno dei numeri da estrarre, dalla medesima probabilità di estrazione. Tale sistema estrazionale, basato, su urne automatizzate,
Il numero valevole per il gioco complementare ed opzionale di cui alla lettera c) è estratto da un’ulteriore e distinta serie continua di numeri compresi tra 1 e 90 per mezzo di un sistema analogo al precedente, che assicuri i medesimi requisiti.
Per ogni pronostico indovinato relativo ai numeri estratti di cui al comma 3, lettera a) si consegue un punto.
Le categorie di premi sono 5:
a) alla prima categoria, "punti 6", appartengono le giocate per le quali risultano esatti i pronostici relativi a tutti i sei numeri estratti di cui al comma 3 lettera a);
b) alla seconda categoria, "punti 5+1", appartengono le giocate in cui risultano esatti cinque pronostici relativi ai numeri estratti di cui al comma 3 lettera a) più il numero complementare di cui al comma 3 lettera b);
c) alla terza, alla quarta e alla quinta categoria, rispettivamente "punti 5", "punti 4" e "punti 3", appartengono le giocate rispettivamente con 5, 4 e 3 pronostici esatti relativi ai numeri estratti di cui al comma 3 lettera a).
Nel caso in cui, per uno specifico concorso, non risulti possibile effettuare nei
Nel momento in cui risulti evidente l’impossibilità di recuperare l’estrazione non avvenuta in tempo utile per lo svolgimento del concorso successivo, l’apertura di quest’ultimo viene comunque disposta con provvedimento di AAMS.
Ove l’estrazione non avvenuta non risulti effettuabile né tempestivamente recuperabile, si dà luogo all’annullamento del relativo concorso ed al rimborso integrale del costo delle giocate effettuate, a seguito della presentazione delle ricevute di gioco entro 90 giorni dall’annullamento del concorso stesso.
Art. 4
Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco è di euro 0,50; la giocata minima non può essere inferiore a due combinazioni di gioco.
Il montepremi destinato alle vincite di ciascun concorso è costituito dal 34,648% dell’ammontare complessivo del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte.
Il montepremi totale viene ripartito tra le cinque categorie di premi nelle seguenti proporzioni:
a) al montepremi relativo alle vincite di prima categoria va il 20% del montepremi totale;
b) al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va il 20% del montepremi totale;
c) al montepremi relativo alle vincite di terza categoria va il 15% del montepremi totale;
d) al montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il 15% del montepremi totale;
e) al montepremi relativo alle vincite di quinta categoria va il 30% del montepremi totale.
La quota unitaria da pagare per le diverse categorie di premi di cui all’articolo 3, comma 5, si determina suddividendo i rispettivi montepremi in parti uguali tra le giocate risultate vincenti.
Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima categoria con punti 6 il relativo montepremi andrà ad accumularsi con quello della medesima cate
goria del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzate
Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, il relativo montepremi:
a) per il 50% del suo valore andrà a sommarsi con quello dei premi di prima categoria del concorso successivo;
b) per il restante 50% verrà destinato alla formazione di una dotazione finaliz
Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di quarta categoria con punti 4 e/o di quinta categoria con punti 3, i rispettivi montepremi andranno ripartiti in parti uguali tra le categorie in cui vi siano giocate vincenti.
Fermo restando quanto espressamente stabilito ai commi 5 e 6, qualora in un determinato concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente, i montepremi di terza, quarta e quinta categoria andranno cumulati con quelli
delle medesime categorie di premi del concorso successivo, fino al concorso
In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l’importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.
Con appositi provvedimenti può essere disposto l’incremento del montepremi, relativamente ad una o più delle cinque categorie di premi di cui all’articolo 3, ovvero possono essere introdotte categorie di premi speciali, utilizzando proventi ottenuti come contropartita per l’eventuale utilizzo commerciale, limitato nel tempo, di beni immateriali ed opere dell’ingegno di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione medesima, relativamente all’Enalotto e agli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale.
Art. 5
a) per mezzo di schede di partecipazione distribuite dal Concessionario e compilate dal giocatore stesso;
b) per mezzo di schede di partecipazione precompilate;
c) impartite a voce all’operatore addetto al terminale di gioco;
d) affidate alla scelta casuale del software del terminale di gioco;
e) tramite computer collocato all’interno del punto di vendita e collegato direttamente al terminale di gioco;
f) per via telematica, con le modalità previste dalla specifica normativa relativa
Il giocatore può altresì acquistare giocate già convalidate dal titolare del punto
di vendita del gioco fisico, il quale è tenuto a consegnargli all’atto dell’acquisto
Il giocatore può effettuare giocate in abbonamento, vale a dire impartire disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e consecutivi, secondo modalità comunicate preventivamente dal Concessionario
ad AAMS e da questa approvate.
AAMS, su proposta del Concessionario, può autorizzare la raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per uno o più concorsi futuri, anche straordinari ed anche non consecutivi.
Art. 6
- L’eventuale raccolta all’estero dell’Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale, sia attraverso il canale fisico, sia per via telematica,
Art. 7
- Nel caso di giocata effettuata presso i punti di vendita fisici, il termi
La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti del gioco:
a) le combinazioni di gioco oggetto del pronostico;
b) i codici di controllo;
c) il numero che contraddistingue il concorso;
d) la data di estrazione alla quale il concorso si riferisce;
e) il codice identificativo del punto di vendita;
f) il codice identificativo del terminale di gioco;
g) il numero di combinazioni giocate ed il relativo costo;
h) il numero progressivo della giocata;
i) la data e l’ora di accettazione della giocata;
j) il logo del gioco;
k) il logo di AAMS, in base alle indicazioni dell’Amministrazione medesima;
l) la denominazione ed il logo del Concessionario;
m) in caso di giocate a caratura, il numero identificativo delle relative cedole;
All’atto del ritiro della ricevuta di gioco il giocatore è tenuto a controllarla e, in caso di difformità dei dati su essa riportati rispetto alla sua volontà, comunque espressa, ha la facoltà di richiedere con immediatezza l’annullamento della giocata effettuata, previa restituzio ne della ricevuta difforme. In ogni caso l’annullamento della giocata non può essere effettuato una volta sopravvenuta la chiusura dell’accettazione delle giocate stesse.
Sono predisposti dal Concessionario, preventivamente sottoposti all’approvazione di AAMS e messi a disposizione del pubblico, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale:
a) i modelli delle schede di partecipazione al gioco, sia di tipo ordinario che per iniziative straordinarie e di durata limitata nel tempo;
b) le istruzioni operative per la compilazione di tutte le tipologie di schede di
c) i modelli delle ricevute di gioco.
Sono parte integrante del presente decreto gli allegati A e B, che riportano, rispettivamente:
a) le schede di partecipazione al gioco e le relative istruzioni;
b) le ricevute di gioco.
Le schede di partecipazione al SuperEnalotto possono consentire la contestuale partecipazione al suo gioco complementare ed opzionale.
Il Concessionario è tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presente disciplina di gioco, unitamente alle istruzioni operative per l’effettuazione delle giocate nelle loro diverse modalità, a quelle per la riscossione delle vincite ed a quelle per la presentazione dei reclami:
a) provvedendo alla loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;
b) assicurandone l’esposizione al pubblico presso i punti di vendita.
La partecipazione al gioco implica la piena conoscenza del presente decreto e l’accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.
Art. 8
Per "giocata a caratura" si intende la suddivisione di una giocata in quote di uguale valore, acquistabili separatamente e denominate cedole di caratura. I giocatori concorrono al pagamento della giocata stessa ed alla suddivisione delle eventuali vincite in misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.
Il costo di ciascuna cedola di caratura è determinato dal valore complessivo della giocata a caratura, diviso il numero delle cedole di caratura che la compongono. Il costo minimo di ciascuna cedola di caratura è proposto dal Concessionario ed approvato da AAMS e in nessun caso può essere inferiore ad euro 5.
Le giocate a "caratura ordinarie" sono organizzate ed effettuate sotto la propria responsabilità dal titolare del punto di vendita, il quale, successivamente alla convalida della giocata a caratura, provvede alla vendita delle quote previste ai giocatori che ne fanno richiesta, rilasciando la relativa cedola di caratura.
Le giocate a "caratura speciale" sono effettuate dal Concessionario sotto la propria responsabilità. Successivamente alla convalida il Concessionario
provvede alla loro vendita, sia per il tramite dei punti di vendita fisici che dei
Le giocate a caratura speciale si effettuano con le modalità stabilite da apposito provvedimento.
Una volta effettuate e convalidate, in nessun caso le giocate a caratura, ordinarie o speciali, possono essere annullate.
Art. 9
- È istituita una Commissione di determinazione delle giocate vincenti e
a) supervisione e controllo di ogni operazione relativa alla custodia dei dischi ottici di cui all’articolo 10, comma 2 ed al riscontro delle giocate vincenti;
b) determinazione dell’importo del montepremi e, per ciascuna categoria di premi, delle giocate vincenti e del relativo importo;
c) verifica, al fine della loro sollecita pubblicazione sul sito internet informativo
- alla combinazione vincente,
- all’ammontare complessivo del montepremi,
- all’ammontare del premio unitario per ciascuna categoria di vincita,
- al numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria di vincita.
d) autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale delle informazioni di cui alla lettera c;
e) controllo delle informazioni riportate sul Bollettino ufficiale generale di cia
f) esame e valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, per i casi e con le modalità previsti dall’articolo 18.
La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco è composta da tre dirigenti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed è regolarmente costituita con la presenza di almeno due membri. Presiede la Commissione il dirigente di rango più elevato. Nei casi in cui tutti i dirigenti fossero di pari rango, ovvero l’applicazione del criterio dovesse individuare due dirigenti, presiede il più anziano di essi, in relazione all’età ana
Assolve le mansioni di segretario della Commissione un funzionario di AAMS
Presenziano alle operazioni della Commissione, fornendo altresì il supporto da questa eventualmente richiesto, uno o più rappresentanti del Concessionario.
Il Concessionario mette a disposizione della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, per l’espletamento delle proprie funzioni:
a) appositi locali ubicati nel comune ove ha sede la Direzione generale di
b) ogni ulteriore supporto che si rendesse necessario, su richiesta di AAMS.
Il Concessionario è comunque responsabile degli esiti dell’attività della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con l’eccezione di quanto direttamente ed esclusivamente dipendente dall’operato di competenza della Commissione stessa.
Gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, stabiliti da AAMS, sono totalmente a carico del Concessionario.
È facoltà di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo
Con provvedimenti di AAMS possono essere istituite altre competenti commis
Art. 10
a) la data, l’ora e le modalità di chiusura dell’accettazione delle giocate, nonché le relative variazioni che dovessero rendersi opportune, sentito il Concessionario;
b) i requisiti di sicurezza per la trasmissione e la registrazione dei dati di gioco sul sistema di elaborazione del Concessionario.
Per ciascun concorso, cessata l’accettazione delle giocate ed esperiti gli opportuni controlli, il Concessionario trasferisce i dati di gioco su appositi dischi
ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili, provvedendo altresì a renderli identificabili in modo univoco e certo quanto al loro contenuto, in base
I dischi ottici sono consegnati dal Concessionario alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all’articolo 9, mediante apposito verbale di consegna, prima dell’inizio delle estrazioni di cui all’articolo 3, nel formato, con le modalità e nel numero di copie ritenuti neces
La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del
gioco, verificata l’osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3, nonché la
Tassativamente prima dell’ora fissata per le estrazioni di cui all’articolo 3 i dischi
Completati gli adempimenti previsti ai commi 4 e 5, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco dà il nulla osta all’effet
tuazione dell’estrazione, dandone formale comunicazione alla Commissione incaricata di sovrintendere alle operazioni di estrazione, di cui all’articolo 3, comma 1.
A seguito dell’avvenuta estrazione di cui all’articolo 3, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco:
a) constata l’integrità degli armadi blindati e la loro regolare chiusura;
b) ne estrae i dischi ottici e li inserisce nell’apposito sistema di elaborazione che effettua l’acquisizione dei dati;
c) inserisce la combinazione dei numeri vincenti nel suddetto sistema di elaborazione ed avvia il programma che procede all’individuazione delle schede che hanno totalizzato punteggi vincenti ed alla formazione del relativo elenco.
Stabilito il numero delle giocate vincenti che concorrono alla ripartizione del montepremi, suddivise per categorie di premi, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco provvede:
a) alla determinazione delle quote unitarie da pagare per le diverse categorie di premi, per mezzo di apposito sistema di elaborazione, sulla base delle giocate risultate vincenti e dell’importo del montepremi;
b) alla immediata comunicazione al Concessionario, per gli adempimenti di competenza,
- delle combinazioni vincenti,
- degli estremi identificativi delle ricevute di gioco relative a giocate vincenti,
- delle quote da pagare per le diverse categorie di premi,
- della quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti di prima categoria con punti 6 e di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, con indicazione degli importi da destinare, rispettivamente, al montepremi di prima categoria del concorso successivo ed alla dotazione di cui all’articolo 4, comma 6 lettera b;
c) alla collocazione dei dischi ottici nell’archivio, inseriti in apposito plico sigil
lato, e alla chiusura dell’archivio stesso. Detto plico potrà essere riaperto, per
Tutte le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco sono descritte in appositi verbali. Ai verbali relativi alle operazioni di determinazione delle vincite sono allegati, nel formato richiesto da AAMS, gli elenchi di tutte le giocate vincenti superiori a € 20.000, nonché un supporto ottico con l’elenco delle giocate vincenti di tutte le categorie.
Per ogni singolo concorso, trascorso il termine per la presentazione dei reclami di cui all’articolo 18, comma 2, i dischi ottici sui quali sono stati trasferiti i dati di gioco verranno conservati per ulteriori due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per quelli relativi ai reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in fase di valutazione,
Le necessarie procedure di dettaglio concernenti le funzioni e le attività della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, nonché inerenti ad ogni altro controllo ritenuto necessario, operazioni tutte da verbalizzare, sono stabilite con appositi provvedimenti di AAMS.
Art. 11
Costituiscono archivio di sicurezza del gioco i dischi ottici consegnati dal Concessionario direttamente ad AAMS. In casi eccezionali la Commissione di cui al comma 1 può disporre l’utilizzo dell’archivio di sicurezza del gioco.
In caso di impossibilità di utilizzo degli archivi di cui ai commi 1 e 2, costituiscono archivio del gioco i dati inviati dal Concessionario ad AAMS per mezzo di collegamenti di rete, con le modalità e la tempistica indicate dall’Amministrazione, anche allo scopo di disporre di ulteriori archivi di sicurezza, a fronte di ogni possibile esigenza.
Qualora dovesse verificarsi la distruzione o la inutilizzabilità dell’archivio del gioco di cui ai commi 1, 2 e 3, totale o parziale, prima del suo proficuo utilizzo ai fini della determinazione delle vincite e senza possibilità di recupero dei dati,
Art. 12
- Sulla base delle risultanze degli adempimenti della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all’articolo 9, il Concessionario redige un Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni
a) la combinazione vincente;
b) l’ammontare del montepremi;
c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;
d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
e) gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti;
f) la quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti di prima categoria con punti 6 e di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, con indicazione degli importi da destinare, rispettivamente, al montepremi di prima categoria del concorso successivo;
g) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.
Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene depositato presso la
a) in formato cartaceo per la parte relativa ai dati generali di concorso;
b) in formato elettronico per la parte relativa alle ricevute vincenti, prima dell’apertura delle operazioni di cui all’articolo 10, relative al concorso successivo.
Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene altresì pubblicato dal
Ad ogni concorso il Concessionario redige altresì appositi bollettini ufficiali per ciascun punto di vendita fisico, che sono ad essi inviati entro due giorni utili da
a) la combinazione vincente;
b) l’ammontare del montepremi;
c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;
d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
e) gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti effettuate presso lo stesso punto di vendita fisico;
f) la quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti di prima categoria con punti 6 e di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, con indicazione degli importi da destinare, rispettivamente, al montepremi di prima categoria del concorso successivo;
g) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.
Art. 13
- La raccolta delle giocate dell’Enalotto è effettuata dal Concessionario attraverso i punti facenti parte della propria rete di vendita, previa sottoscrizione di specifici ed idonei accordi contrattuali. Il Concessionario redige l’elenco dei punti di vendita incaricati della raccolta del gioco con le modalità stabilite da AAMS e lo comunica all’Amministrazione, curandone puntualmente l’aggiornamento. AAMS ha facoltà di richiedere, ed il Concessionario l’obbligo di fornire entro 10 giorni dalla richiesta, copia dei contratti stipulati con specifici
Il punto di vendita è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di giochi, a pena di annullamento dell’accordo di cui al comma 1.
Il Concessionario vigila, sotto la propria responsabilità, sull’osservanza dei suddetti obblighi, con particolare riferimento al mantenimento nel tempo dei requisiti soggettivi richiesti dalle norme e dall’accordo contrattuale di cui al comma 1, provvedendo a risolvere il contratto stesso ove ne siano ravvisabili le condizioni.
Per la commercializzazione del gioco è riconosciuto al punto di vendita fisico il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del Decreto legge del
Il compenso del Concessionario è calcolato in misura percentuale sulla raccol
ta del gioco, con i criteri fissati nell’atto di convenzione e con le maggiorazioni
Art. 14
- Il Concessionario del gioco, responsabile della gestione del relativo totalizzatore, fornisce ad AAMS la rendicontazione della gestione finanziaria,
a) incasso totale lordo delle giocate raccolte, distinto tra il gioco raccolto tramite
la rete dei punti di vendita fisici e quello raccolto tramite i canali di partecipa
b) compenso spettante ai punti di vendita, distinto tra il gioco raccolto tramite la
rete dei punti di vendita fisici e quello raccolto tramite i canali di partecipazione
c) compenso del Concessionario;
d) importo del montepremi, distinto per categorie di vincita;
e) numero delle combinazioni vincenti e relativo importo, per ciascuna categoria di vincita;
f) importi da versare all’erario, suddivisi tra gli appositi capitoli previsti dal bilancio di entrata dello Stato e comunque indicati da AAMS;
g) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.
Su indicazione di AAMS il Concessionario è tenuto a produrre ulteriori rendiconti.
Il Concessionario del gioco è tenuto, altresì, al rendiconto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile dell’accertamento delle entrate erariali, con le modalità da essa prescritte, nonché a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.
Art. 15
Per ciascun concorso i versamenti all’erario si effettuano presso la tesoreria dello Stato di Roma, con le modalità stabilite da AAMS con apposito provvedimento, entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilità delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il
Concessionario è fissato convenzionalmente in 3 giorni lavorativi utili dalla
In caso di ritardato versamento si applicano penalità ed interessi, con i criteri e nella misura previsti.
Con versamenti sul competente capitolo indicato da AAMS, da effettuarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di decadenza di cui all’articolo 17, comma 4, il Concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse. I relativi interessi, sono conferiti nella misura e con le modalità previste
Art. 16
Tali interessi vengono corrisposti con frequenza trimestrale, con le modalità stabilite da AAMS.
Art. 17
Il pagamento delle vincite si effettua a cura e sotto la piena responsabilità del Concessionario, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue.
Per quanto riguarda le giocate effettuate tramite la rete dei punti di vendita fisici,
la ricevuta di partecipazione al gioco, in originale ed integra, costituisce l’unico titolo valido per la riscossione dei premi, previa opportuna verifica. La verifica
a) presso qualsiasi punto di vendita del Concessionario, nei casi in cui l’importo
b) presso il punto di vendita del Concessionario nel quale è stata effettuata la giocata vincente, nei casi in cui l’importo della vincita sia inferiore o uguale al
c) presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal Concessionario, nei casi in cui l’importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 52.000,00
d) presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal Concessionario, per la riscossione delle vincite senza limiti di importo.
L’elenco dei punti di pagamento di cui alle lettere c) e d) è esposto presso i punti di vendita dell’Enalotto e pubblicato sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.
Il pagamento dei premi si effettua, dietro consegna delle ricevute di gioco vincenti integre ed in originale:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, in contanti o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili;
b) nei casi di cui alla lettera c) del comma 2, a mezzo di bonifico bancario,
c) nei casi di cui alla lettera d) del comma 2, a mezzo di bonifico bancario o con
Il pagamento dei premi si effettua con le modalità proposte dal Concessionario ed approvate da AAMS, debitamente pubblicizzate presso i punti di vendita e sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.
Il termine massimo per la presentazione delle ricevute vincenti è di 90 giorni
solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell’esito del concorso, a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi 60 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell’esito del concorso, le ricevute vin
Il pagamento dei premi si effettua:
a) nel caso di vincite di importo inferiore ad 1.000.000 (unmilione/00) di euro,
b) nel caso di vincite di importo pari o superiore ad 1.000.000 (unmilione/00) di
euro, ed a condizione che non sia stato presentato alcun reclamo che possa pregiudicare il diritto alla vincita rivendicata o il valore ad essa attribuito, entro 31 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei reclami stessi. Ove fossero stati presentati reclami, l’importo delle vincite è corrisposto
Nel caso di gioco a caratura ordinaria, i valori delle vincite in base ai quali si determinano le modalità della riscossione sono da intendersi riferiti, non già a quanto spettante per la singola cedola di caratura, ma al valore complessivo della vincita della giocata a caratura.
Per ogni vincita pagata oltre il termine fissato sono dovuti al vincitore, da parte
Il Concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione, direttamente o per il tramite dei punti di vendita, ma sempre sotto la propria diretta responsabilità:
a) per 1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale
dell’esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di
b) per 2 anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale
dell’esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di
c) per tutto il tempo necessario alla definizione delle controversie, nel caso
d) per 1 anno, nel caso delle ricevute relative alle giocate annullate.
Le ricevute non più soggette all’obbligo di conservazione devono essere distrutte con le modalità stabilite con provvedimento di AAMS.
I dati anagrafici dei portatori delle ricevute di gioco vincenti, di cui è obbliga
Art. 18
- Il giocatore può avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi, avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale o nel Bollettino ufficiale del punto di vendita degli estremi
I reclami di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati dall’originale delle rispettive ricevute di gioco e, a pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al Concessionario entro 60 giorni solari dalla
Il Concessionario è tenuto a protocollare i reclami di cui al comma 1 ed a trasmetterli alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all’articolo 9 entro il tempo massimo di 14 giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. È facoltà della suddetta Commissione disporre indagini e richiedere ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo al Concessionario, che è tenuto a fornirlo con la massima tempestività consentita.
Per i reclami la Commissione di cui all’articolo 9 è tenuta a pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.
I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati, alla prima occasione utile, nel
Bollettino ufficiale generale, nonché nei bollettini ufficiali dei punti di vendita nei
Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la Commissione che ha assunto la decisione in merito dispone, con comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto, che il Concessionario è tenuto ad effettuare, nella misura stabilita a seguito della rideterminazione delle quote, a proprie spese e senza possibilità di rivalsa nei confronti di AAMS o dell’Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle spese sostenute dal ricorrente.
Per i premi non ancora riscossi, la vincita viene corrisposta nel suo esatto ammontare. In nessun caso è ammessa la rivalsa pro quota nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui importo sia stato già calcolato e pubblicato
È facoltà del giocatore esperire l’azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.
È fatta salva per il Concessionario la facoltà di rivalersi nei confronti di sog
In caso di mancata osservanza dei livelli di servizio stabiliti dall’atto di Convenzione, al Concessionario si applicano, in favore di AAMS, le penali ivi previste.
Art. 19
Una volta espletate tutte le attività relative al rapporto concessorio ed alla disci
plina del gioco Enalotto vigenti fino al momento in cui avrà efficacia il presente decreto, cessano le loro funzioni le commissioni costituite in Milano, presso la sede del Concessionario, aventi ad oggetto, tra l’altro: l’esame dei reclami, la certificazione dei concorsi e delle vincite, la determinazione dei risultati generali del concorso, la verifica della pubblicazione dei dati ufficiali, la verifica dei
Art. 20
- Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia, anche con
Gli allegati A e B di cui all’art. 7 comma 5 del presente decreto sono riportati sul sito internet www.giochinumerici.info
Decreto dell’11 giugno 2009 – Prot. N. 2009/21729/giochi/Ena